Attività lavorativa e maternità

Tutela contro il licenziamento

Durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto il datore di lavoro non può recidere il contratto di lavoro (dopo la fine del periodo di prova) tranne che nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato e di licenziamento senza preavviso per ragioni gravi. È importante che la lavoratrice non recida il contratto di lavoro durante la gravidanza o prima della scadenza del congedo di maternità.

Divieto di lavoro

La legge del lavoro vieta il lavoro alle donne durante le otto settimane successive al parto.

Diritto alle indennità di maternità

Le lavoratrici indipendenti, la salariate e le donne che lavorano all’interno di un’azienda a conduzione familiare che hanno versato contributi all’AVS per almeno nove mesi prima della nascita del bambino, di cui cinque mesi in quanto persona attiva, hanno diritto alle indennità di maternità. Vi hanno altresì diritto le madri che soddisfano le condizioni per l’ottenimento di indennità giornaliere dall’assicurazione contro la disoccupazione così come le madri inabili al lavoro che percepiscono indennità giornaliere da un’assicurazione sociale o da un’assicurazione privata o che non ricevono alcun pagamento perché il loro diritto alle indennità giornaliere è esaurito ma si trovano in un rapporto di lavoro valido.

Ammontare dell’indennità di maternità

L’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione media prima del parto, per un massimo, però, di 196 franchi al giorno (situazione al 1° gennaio 2016).

Inizio, durata e fine del diritto alle indennità di maternità

Il diritto inizia il giorno del parto e termina al più tardi dopo 14 settimane, ossia 98 giorni. Se la madre riprende un’attività lavorativa, interamente o in parte, prima della scadenza di tale periodo, il diritto decade.
In caso di permanenza prolungata del bambino all’ospedale la madre può chiedere che il diritto alle indennità cominci soltanto dal momento in cui il bambino va a casa.
Il diritto alle indennità di maternità può essere esercitato fino a cinque anni dopo la nascita del bambino. Successivamente decade e non è più possibile ottenerlo.

Tempo per l’allattamento

Alle madri che allattano deve essere accordato il tempo necessario all’allattamento e al tiraggio del latte. Durante il primo anno di vita del bambino una parte di questo tempo è considerata come tempo di lavoro retribuito:

  • Almeno 30 minuti per una durata quotidiana di lavoro inferiore a 4 ore
  • Almeno 60 minuti per una durata quotidiana di lavoro superiore a 4 ore
  • Almeno 90 minuti per una durata quotidiana di lavoro superiore a 7 ore

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