Partenza dall’abitazione comune
Entrambi i coniugi devono essere d’accordo sulla decisione di separarsi. Un coniuge o una coniuge ha tuttavia il diritto di lasciare l’abitazione comune contro la volontà dell’altro quando la convivenza mette a rischio la sua persona, la sua sicurezza economica o il benessere della famiglia (per esempio in caso di violenza domestica) o quando lui o lei ha deciso in maniera irrevocabile di separarsi o di divorziare.
Norme giuridiche
Al momento della separazione dei genitori occorre disciplinare
- chi resta nell’abitazione comune; di regola è la persona che si prende maggiormente cura dei figli
- da chi vanno ad abitare i figli (attribuzione della custodia)
- le relazioni personali (diritto di visita) e la partecipazione della madre e del padre alla cura dei figli quando la custodia è attribuita a entrambi
- il contributo di mantenimento (alimenti) per i figli
- se necessario, il contributo di mantenimento per il coniuge o la coniuge; nella maggior parte dei casi si tratta della persona economicamente più debole che si prende maggiormente cura dei figli.
Giudice competente per la tutela dell’unione coniugale
Competente per la regolamentazione della separazione dei genitori sposati è il giudice per la tutela dell’unione coniugale del luogo di domicilio dei coniugi o del coniuge o della coniuge. In Ticino è la Pretura.
Separazione extragiudiziale
Quando i coniugi concordano su tutti i punti della separazione e ci si può aspettare il rispetto degli accordi presi congiuntamente, possono separarsi senza rivolgersi ad un tribunale. In ogni caso si raccomanda di mettere per iscritto gli accordi più importanti concernenti la vita da separati.
Separazione in tribunale
Se invece i coniugi non riescono a trovare un accordo o sussiste il pericolo che accordi sulla separazione presi in privato non vengano rispettati, la vita da separati dovrebbe essere disciplinata dal tribunale. Ciò è particolarmente importante quando sussiste il timore che il contributo di mantenimento non venga pagato. Infatti soltanto gli alimenti fissati dal tribunale possono essere riscossi con efficacia presso il debitore e danno diritto all’aiuto gratuito all’incasso o all’anticipo degli alimenti per i figli.