Norme giuridiche
Oltre alla regolamentazione necessaria per la separazione legale, in caso di divorzio sono da disciplinare:
- la custodia parentale (l’autorità parentale congiunta costituisce la norma)
- quale dei due coniugi riprende il contratto di locazione dell’abitazione coniugale o se per uno dei coniugi è necessario un diritto di abitazione a tempo determinato presso il proprio domicilio
- la liquidazione del regime dei beni
- la suddivisione dei fondi di previdenza acquisiti durante il matrimonio.
Tribunale
Diversamente dalla separazione legale, in caso di divorzio è obbligatorio passare attraverso il tribunale. È competente il tribunale del luogo di domicilio del coniuge o della coniuge. In Ticino è la Pretura.
Divorzio consensuale – accordo completo
In caso di divorzio su richiesta comune con un accordo completo, i coniugi avviano insieme la procedura di divorzio inoltrando al tribunale competente la richiesta di divorzio firmata da entrambi, la convenzione di divorzio firmata da entrambi e documenti e giustificativi concernenti la loro situazione personale e finanziaria. La convenzione di divorzio disciplina i punti summenzionati.
Il tribunale esamina se la volontà di divorziare è ponderata e autonoma e se i due coniugi sono concordi al riguardo. Oltre a ciò esamina la convenzione di divorzio e si assicura in particolare che le norme concernenti gli interessi dei figli previste dalla convenzione siano compatibili con il benessere del minore.
Divorzio consensuale – accordo parziale
Quando i coniugi concordano sulla volontà di divorziare, ma non su tutte le conseguenze del divorzio, possono inoltrare una richiesta di divorzio comune con accordo parziale al tribunale competente, affinché sia questi a decidere sui punti controversi.
Divorzio su azione di un coniuge
Quando è soltanto uno dei coniugi a desiderare il divorzio, la persona che vuole divorziare può inoltrare la domanda di divorzio al termine di due anni di separazione legale o se il matrimonio è inaccettabile per motivi gravi.