Regolamentazioni giuridiche
Lo Stato aiuta i genitori nell’adempimento del loro obbligo di mantenimento con assegni familiari (assegni per i figli e di formazione). Gli assegni familiari non sono regolamentati in modo definitivo e uniforme dalla Confederazione; i Cantoni hanno un margine di manovra considerevole in determinati ambiti.
Il diritto agli assegni familiari
I genitori che esercitano un’attività lavorativa a tempo pieno o a tempo parziale, così come i lavoratori indipendenti, hanno diritto in tutta la Svizzera ad assegni familiari stabiliti a livello nazionale. Gli assegni per i minori di 16 anni e per i figli inabili al lavoro minori di 20 anni ammontano ad almeno 200 franchi al mese e gli assegni per i figli in formazione da 16 a 25 anni ammontano ad almeno 250 franchi per figlio al mese.
Anche le persone che non esercitano un’attività lavorativa e con redditi molto bassi hanno diritto ad assegni per i figli e di formazione.
Il diritto agli assegni familiari quando i genitori vivono separati
Per quanto concerne gli assegni per i figli e di formazione vale il principio “un figlio, un assegno”. Quando il bambino non abita con i suoi due genitori nella medesima economia domestica oppure soltanto uno dei genitori detiene l’autorità parentale, è la persona presso la quale il bambino vive in prevalenza che di principio ha diritto agli assegni familiari. L’altro genitore ha diritto alla differenza nel caso in cui avesse diritto ad assegni più elevati perché il suo Cantone ha stabilito assegni più elevati.
Assegni familiari e pagamento dei contributi di mantenimento
Le persone che devono versare contributi di mantenimento per i figli sulla base di una sentenza del tribunale o di un contratto devono versare anche gli assegni familiari in aggiunta ai contributi di mantenimento.
Quando gli assegni familiari non vengono usati per i bisogni della persona alla quale sono destinati, quest’ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni familiari le siano versati direttamente.