Previdenza per la vecchiaia

Copertura del lavoro domestico non retribuito

A causa degli obblighi familiari i genitori monoparentali hanno spesso redditi professionali limitati. Di conseguenza pagano meno contributi all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e probabilmente non sono assicurati presso una cassa pensione (LPP) per lunghi periodi di tempo. Inoltre mancano loro i mezzi necessari per versare contributi di risparmio supplementari a favore del terzo pilastro.
In questa situazione gli accrediti dell’AVS per compiti educativi migliorano la previdenza per la vecchiaia. Lo stesso vale per lo splitting dell’AVS e il conguaglio della previdenza professionale. Le due cose sono tuttavia possibili soltanto in caso di divorzio.

Il diritto agli accrediti dell’AVS per compiti educativi
  • Se i genitori sono sposati gli accrediti dell’AVS per compiti educativi sono ripartiti a metà.
  • Quando uno dei genitori detiene l’autorità parentale esclusiva, è lei o lui che ha diritto agli accrediti per compiti educativi.
  • Nel caso di genitori divorziati o non sposati che detengono l’autorità parentale congiunta, la ripartizione della presa a carico è determinante per la regolamentazione degli accrediti dell’AVS: gli accrediti per compiti educativi sono accordati al genitore che si assume principalmente la presa a carico, alla madre in assenza di regolamentazione delle autorità. L’accredito è ripartito a metà soltanto quando i genitori prendono a carico il bambino in parti uguali.
Regolamentazione dei contributi dell’AVS per compiti educativi: decisione delle autorità

Quando il tribunale o l’ARP/APMA disciplina l’autorità parentale congiunta, l’assegnazione della custodia o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, decide allo stesso tempo sull’assegnazione di accrediti per compiti educativi.

Regolamentazione dei contributi dell’AVS per compiti educativi: accordo dei genitori non sposati

Quando l’autorità parentale congiunta deriva da una dichiarazione congiunta dei genitori, i genitori devono sottoscrivere allo stesso tempo un accordo sull’assegnazione dei contributi per compiti educativi e consegnare o inoltrare tale accordo all’ARP/APMA competente entro i tre mesi successivi. Se ciò non viene fatto, l’ARP/APMA decide d’ufficio sull’assegnazione dei contributi per compiti educativi.

Divorzio: splitting

Per il calcolo delle rendite AVS (e delle rendite dell’AI) i redditi professionali ottenuti dai coniugi durante il matrimonio vengono ripartiti a metà fra i due coniugi. I divorziati possono richiedere lo splitting a una cassa di compensazione immediatamente dopo il divorzio. Se non lo fanno, la cassa di compensazione effettuerà automaticamente lo splitting al più tardi al momento del calcolo delle pensioni.

Divorzio: compensazione della previdenza

In caso di divorzio gli averi della previdenza professionale vengono ripartiti fra i coniugi. La prestazione di uscita maturata durante il matrimonio è ripartita a metà. Il momento determinante per il calcolo è l’avvio (e non più la fine come prima del 1° gennaio 2017) della procedura di divorzio. La ripartizione viene eseguita anche se a tale data uno dei coniugi è già in pensione o invalido.

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